Il lavoratore, destinatario di un procedimento disciplinare tramite lettera di richiamo, ha un arco di tempo di 5 giorni per predisporre e comunicare al datore di lavoro le proprie giustificazioni ed è tenuto a precisi adempimenti. Una volta trascorso tale termine senza che le controdeduzioni siano pervenute al datore di lavoro, questi può legittimamente irrogare la sanzione disciplinare.
Comunicazione della volontà. Anzitutto, il lavoratore ha l’onere di comunicare la volontà di presentare giustificazioni scritte o di essere ascoltato a difesa, in termini univoci, a tutela dell’affidamento del datore di lavoro.
Tale richiesta costituisce un atto unilaterale recettizio, soggetto alla disciplina contenuta negli artt. 1334 e 1335 cod. civ.. Essa può cioè produrre effetto solo nel momento in cui viene a conoscenza della persona alla quale è destinata e si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario.
Risulta essere vero che la contestazione anticipa I’irrogazione della sanzione per permettere al lavoratore che Io richieda di essere “sentito a sua difesa” (art. 7, co. 2, Stat. Iav.), eventualmente assistito dal rappresentante sindacale (art. 7, co. 3, Stat. Iav.), tuttavia, in assenza di richieste in tal senso, il datore di lavoro non è tenuto a sentire il lavoratore.
Se poi il prestatore avanza la richiesta di essere sentito di persona successivamente al termine di 5 giorni, non è configurabile un suo diritto ad essere ascoltato né un correlativo obbligo del datore di lavoro. Tantomeno viola l’art. 7 Stat. Lav. l’eventuale scelta aziendale discrezionale di accedere alla richiesta tardiva del lavoratore ad essere ascoltato ed il lavoratore non si presenti, chiedendo la fissazione di un nuovo incontro.
Forma della difesa. La difesa del lavoratore può concretizzarsi nella più completa libertà di forma [e, dunque, per iscritto, come oralmente.
Doppia difesa. Il lavoratore ha diritto di esercitare una doppia difesa, sia per iscritto che attraverso I’audizione personale, salvo che la successiva richiesta di audizione risulti palesemente pretestuosa o dilatoria, tanto da giustificare il rifiuto datoriale.
Supplemento di difesa. Se poi il lavoratore, dopo l’audizione personale o la presentazione di giustificazioni scritte, richieda un supplemento di difesa, il datore di lavoro è tenuto a consentirla solo qualora detta richiesta “risponda ad esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, in quanto non sia stata possibile la piena realizzazione della garanzia apprestata dalla legge”, ossia il lavoratore non abbia potuto “presentare compiutamente la propria confutazione dell’addebito”.
L’assistenza del rappresentante sindacale. Nel settore privato, il lavoratore ha diritto di farsi assistere solo dal rappresentante sindacale (art. 7, co. 3, Stat. Lav.) e non dal suo legale, non essendovi nella legge alcun riferimento all’assistenza tecnica (prevista, invece, in giudizio, ex art. 24, co. 2, Cost.).
Invece, nel pubblico impiego, per il procedimento disciplinare è prevista una diversa disciplina, in base alla quale il dipendente può farsi assistere, oltre che da un rappresentante sindacale, anche da un procuratore (art. 55 bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Il lavoratore può investire qualsiasi sindacato, non soltanto quello che abbia costituito le rappresentanze sindacali aziendali (ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori) nell’unità produttiva in cui egli presta la sua opera.